Volantinaggio porta a porta: attività libera senza limiti ne permessi

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Negli ultimi anni vi sono state diverse discussioni in merito all’attività di volantinaggio, alcune di esse con conclusioni contraddittorie e non del tutto veritiere.

In quest’articolo ci soffermeremo a parlare degli aspetti legali su una delle attività di volantinaggio in particolare: il porta a porta.

Innanzitutto partiamo con l’evidenziare cosa sancisce la nostra costituzione:

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

Tenendo in considerazione i due articoli sopra citati, vietare l’attività di volantinaggio violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza e libertà dell’iniziativa economica privata.

È, dunque, legale distribuire fogli, cartoline, flyer pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione. Non è vietato lasciarli nella cassetta delle lettere dei condomini e sei libero di posarli sul bancone di un bar se il titolare ti dà il permesso in qualsiasi altro esercizio commerciale.

Questo principio è stato altresì confermato dal Tar Lombardia con la sentenza n. 1133 del 21 giugno 2012 secondo la quale:

La distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici (ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario) è un’attività essenzialmente libera e l’amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti

Quali poteri vantano le autorità locali?

Nel caso di volantinaggio non esistono norme di legge che permettano al Comune di emanare un provvedimento restrittivo di tali attività.

Si tratta di una limitazione di un’attività commerciale che, invece, è libera per Costituzione e nei cui confronti la pubblica amministrazione non ha alcun potere regolatorio.

Infatti, l’amministrazione comunale non ha il potere di emanare un provvedimento con cui impedisca l’attività di volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta.

Pertanto, l’eventuale provvedimento che dispone tale divieto è illegittimo e il giudice sarà tenuto a disapplicarlo.

A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Cagliari (sentenza 1454/2014) che cita:

Il Comune non ha il potere di emanare un provvedimento restrittivo dell’attività di volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta, poiché trattasi di attività essenzialmente libere, nei cui confronti l’Ente non vanta poteri regolatori. L’eventuale provvedimento amministrativo che reca tale divieto è illegittimo e va disapplicato dal giudice ordinario.

Si pagano tasse sulla pubblicità porta a porta?

Non solo non devi pagare imposte sulla pubblicità, ma non devi neanche chiedere autorizzazioni al Comune per avvalerti di persone che che immettono i flyier nelle cassette della posta dei condomini o sui parabrezza delle auto.

In ogni caso per essere sicuro prima di fare l’attività di distribuzione rivolgiti comunque all’Ufficio Pubbliche Affissioni del tuo comune.

Quando scatta l’obbligo impositivo e di autorizzazione?

Se si vuole utilizzare uno degli spazi pubblici destinati alle affissioni pubblicitarie comunali è necessario chiedere l’autorizzazione del Comune che, di solito, rilascia dei timbri previo pagamento di una tassa.

Anche le attività di volantinaggio diverse dal “porta a porta” possono prevedere il pagamento di imposte e la richiesta obbligatoria di autorizzazione. Per maggiori informazioni, vista la disomogeneità dei regolamenti emanati dai vari Comuni, è bene informarsi preventivamente presso l’Ufficio Pubbliche Affissioni del tuo comune.

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